Al Comune di Benevento arriva al pettine un altro dei nodi del Contratto Integrativo decentrato firmato ad agosto scorso dall’amministrazione e dai sindacalisti di CGIL, CISL e UIL: il riconoscimento delle Progressioni Economiche Orizzontali nell’ambito della categoria di appartenenza.
Il bando per la selezione pubblicato il 21 dicembre prevedeva la presentazione delle domande entro il 21 gennaio, data poi rinviata di 10 giorni per consentire ai dirigenti di effettuare le valutazioni per la Performance dei dipendenti secondi criteri discrezionali che stanno già creando polemiche e veleni. La CUB già in data 18 novembre 2018, cioè un mese prima del bando, aveva chiesto l’annullamento della delibera della Giunta Comunale n. 224/2018 relativa ai criteri di valutazione che già conteneva errori di attribuzione dei fondi ai diversi settori che avrebbe inciso sulla percentuale di idonei. Adesso, a seguito della pubblicazione dell’avviso di selezione che contiene altre contraddizioni e illegittimità, la CUB condivide l’atto di “Invito all’annullamento in via di autotutela dell’avviso di selezione prot. 112798 del 21.12.2018 del dirigente del settore Servizi al Cittadino-Personale” redatto dagli avvocati Daniela Sarracino e Maurizio Zeoli per conto di un gruppo di dipendenti.
Il documento segnala, innanzitutto, che “l’avviso VIOLA palesemente l’art. 16 del CCNL comparto Enti Locali triennio 2016/2018, che prescrive l’attribuzione delle Progressioni Economiche Orizzontali in relazione ai risultati della valutazione della performance individuale del triennio precedente la decisione di attivazione dell’istituto. La Giunta Municipale con la Delibera n. 224/2018, nello stabilire le regola a cui il Dirigente avrebbe dovuto attenersi nella sola predisposizione dell’Avviso, senza alcun ulteriore intervento creativo, si riporta pedissequamente all’art. 16 del CCNL innanzi menzionato”. Invece, nel corpo della Determinazione Dirigenziale n. 97 del 21.12.2018, il dott. Alessandro Verdicchio, dirigente del settore Personale, si limita a “dare atto” che oggetto di valutazione sarà la prestazione resa nell’annualità 2017/2018 da ciascun dipendente . “Trattandosi di atto condizionante l’erogazione di fondi pubblici – scrivono Sarracino e Zeoli – l’Avviso di selezione non può certo fondarsi su presupposto non solo illegittimi ma, addirittura, inesistenti”.
Tra gli altri elementi di criticità, i due legali segnalano che “l’art. 14 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo prevede, in via preliminare, che la definizione dei criteri di valutazione e la decisione dell’Ente di attivare nuove progressioni orizzontali devono intervenire ed essere conosciute dal personale sempre in via preventiva rispetto al periodo temporale cui si riferisce, in modo da consentire allo stesso l’adozione di comportamenti ritenuti più idonei ai fini della valutazione. La conseguenza inevitabile- sottolineano Sarracino e Zeoli- è che, avendo stabilito nel dicembre 2018 i criteri di valutazione, non potrà procedersi all’attribuzione della PEO per lo stesso anno”.
Dopo aver contestato altri elementi del bando relativi alle valutazioni per settore e ai criteri di valutazione dei titoli e della esperienza maturata, gli avvocati chiedono al dirigente Verdicchio o alla segretaria Generale l’annullamento del Bando “allo scopo di evitare all’Ente un danno erariale conseguente all’assegnazione di vantaggi economici” a valere sul fondo salario accessorio dei dipendenti.